Sull’uso dei derivati da parte del Governo centrale si è sempre sentito parlare pochissimo, rispetto a quanto si è parlato dei derivati degli enti locali. La Corte dei Conti ha finalmente aperto un piccolo ma significativo pertugio. Deve insistere. Citiamo qui il passaggio chiave dalla relazione scritta del Procuratore Generale Salvatore Nottola alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2013. (pagina 193 del pdf e pagina 189 della relazione). I grassetti sono i nostri.
Grazie Daniela.
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“Per questi motivi la normativa si è mossa nel senso di assicurare maggiore trasparenza contrattuale dell’operazione attraverso l’illustrazione di scenari di probabilità. Tuttavia le difficoltà dell’approccio normativo alla materia sono talmente elevate che ad oggi ancora non è stato adottato (se non in bozza) il regolamento del MEF previsto dalla finanziaria 2009 in materia di contratti derivati stipulati da Regioni ed enti locali.
L’utilizzo della finanza derivata concerne anche le amministrazioni centrali dello Stato che dagli anni 90 hanno fatto ampio ricorso a detti strumenti con possibili ripercussioni sui conti pubblici stante la natura di “debito sommerso” che i rischi collegati alla stipulazione dei contratti vengono ad assumere a tutti gli effetti.
L’entità in termini economico/finanziari del fenomeno appare evidente. Nel corso del 2012 l’Italia ha chiuso un debito derivato contratto con la Morgan Stanley (contratto stipulato nel 1994) con una perdita di 2, 6 miliardi di euro. In risposta ad una interpellanza presentata sulla vicenda si è appreso che “alla data del 6 aprile 2012 il nozionale complessivo di strumenti derivati a copertura di debito emessi dalla Repubblica italiana ammonta a circa 160 miliardi di euro, a fronte di titoli in circolazione, al 31 gennaio 2012, per 1.624 miliardi di euro. “Degli strumenti derivati in essere circa 100 miliardi sono interest rate swap, 36 miliardi cross currency swap, 20 swap ion e 3,5 miliardi degli swap ex ISPA”.
Malgrado i chiarimenti non è ancora dato sapere ad oggi quanti dei contratti in essere prevedano delle clausole di estinzione anticipata (Additional Termination Event) come quella presente nel contratto con la Morgan Stanley.
Esigenze di trasparenza ed affidabilità dei conti pubblici, anche al fine di evitare fenomeni speculativi da parte della finanza internazionale , renderebbero opportuna la conoscenza di detto dato, specie alla luce degli importanti principi richiamati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 70 del 2012 in cui, proprio con riferimento alla mancata previsione di copertura finanziaria di oneri imprevisti derivanti da contratti derivati stipulati dalla Regione Campania, la Corte ha affermato che è necessario che non ci si limiti “a richiedere un’indicazione sommaria e sintetica dei derivati stipulati dall’ente pubblico, ma pretende l’analitica definizione degli oneri già affrontati e la stima di quelli sopravvenienti sulla base delle clausole matematiche in concreto adottate con riferimento all’andamento dei mercati finanziari“.